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Il suo benessere inizia molto prima della nascita

"È una scelta del tutto personale, che ogni futura mamma deve maturare liberamente"

Capitolo 8 - Lavoro e congedi

CATEGORIA: Il suo benessere comincia molto prima della nascita
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La gravidanza non è una malattia, quindi non è incompatibile con l’attività lavorativa, a patto che questa non sia rischiosa per la salute della donna e del nascituro e che l’attesa proceda senza complicazioni o patologie che richiedono il riposo. Negli ultimi mesi prima del parto, poi, la fatica fisica nell’arco della giornata tende ad accentuarsi e la futura mamma inizia ad avvertire la necessità di prepararsi e concentrarsi sul prossimo evento della nascita e sui cambiamenti che questo comporta.

Per questa ragione oggi in Italia la legge (23) prevede un congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi e la possibilità per la lavoratrice di scegliere in che modo usufruirne: se stare a riposo due mesi prima del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima e quattro dopo per avere più tempo da dedicare in esclusiva al neonato. Di recente sono state introdotte ulteriori possibilità, ad esempio, è possibile lavorare fino al parto e preservare i 5 mesi di congedo dopo la nascita.

È una scelta del tutto personale, che ogni futura mamma deve maturare liberamente, mettendosi in ascolto delle proprie emozioni e necessità. Senza paura di essere giudicate. O di cambiare idea. Nonostante il desiderio di riservare quanto più tempo possibile per il dopo parto, ad esempio, è possibile che intervengano cambiamenti o necessità tali da richiedere un programma differente. E che, per il wellness di mamma e bambino, vanno assolutamente assecondati.

Qualunque sia la scelta, lo stato di gravidanza e la domanda per il congedo di maternità devono essere comunicati entro il settimo mese di attesa al datore di lavoro e all’INPS o all’Ente previdenziale di pertinenza. Lo stato di gravidanza deve essere attestato da un certificato redatto da un medico del servizio sanitario nazionale che, nel caso in cui la futura mamma scelga di lavorare fino alla fine dell’ottavo o del nono mese, deve attestare che non vi siano pregiudizi per le condizioni di salute della donna e del nascituro.

Qualora l’attività lavorativa della futura mamma fosse incompatibile con la gravidanza, il datore di lavoro è tenuto a spostarla a una diversa mansione e se ciò non fosse possibile, lo stesso datore di lavoro o la lavoratrice possono fare domanda all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha il compito di disporre il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro. Se invece sono le condizioni di salute della donna che le impediscono di lavorare per complicazioni o rischi legati alla gravidanza, spetta a lei fare domanda di interdizione anticipata dal lavoro alla ASL di zona, presentando la documentazione medica che attesti la situazione.

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(23) “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art.15 della legge 8/3/2000, n.53”, D.Lgs. 151/2001

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