Atto costitutivo e statuto fondazione "Baby Wellness Foundation"

Articolo 1 – Costituzione – sede – delegazioni
E’ costituita una fondazione denominata “Fondazione BABY WELLNESS FOUNDATION“, con sede in Sovizzo (VI).

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 2 – Scopi
Promuovere la conoscenza dei bisogni del neonato per favorirne il sano e corretto sviluppo fisiologico. Effettuare direttamente o tramite enti, organizzazioni e laboratori di ricerca, approfondimenti scientifici al fine di individuare soluzioni idonee a migliorare il benessere fisico e cognitivo del neonato. Divulgare la conoscenza scientifica alla comunità professionale, agli operatori del settore della prima infanzia e ai nuovi genitori.

Articolo 3 – Attività direttamente connesse alle finalità istituzionali
Al fine del perseguimento dello scopo, la Fondazione può

  1. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  2. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  3. Partecipare ad associazioni, altre fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  4. Stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
  5. istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/E dell’Agenzia delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;
  6. organizzare eventi, seminari e corsi di formazione
  7. Pubblicare riviste, libri, manuali;
  8. Promuovere attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3) dell’art. 10 del d. lgs 460/1997, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 bis del citato art. 10, mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) art. 10 del suddetto d. lgs 460/1997;
  9. Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore della prima infanzia, nei limiti delle leggi vigenti

Articolo 4 – Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal patrimonio iniziale, costituito da un deposito monetario pari ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), di cui parte, pari al 50% (cinquanta per cento), destinato a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente;

– dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatore o da altri partecipanti;

– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali.

Articolo 6 – Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione, per il mantenimento in vita dell’ente, è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali;
  • da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri del Consiglio d’Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8   – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatore;
– Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9 – Fondatori
E’ membro fondatore la Società L’Inglesina Baby SpA

Il membro fondatore potrà designare, persona o società, destinata a succedergli nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 10   – Partecipanti Istituzionali e Partecipanti
Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività anche professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d’Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti destinano il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipazione Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e purché vi sia il voto favorevole del membro Fondatore. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11 – Partecipanti esteri
Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o provati o altre istituzionali aventi sede all’estero.

Articolo 12 – Rendiconto finanziario
I Partecipanti istituzionali, i Partecipanti, i Partecipanti esteri di cui ai precedenti art. 10 e 11 hanno diritto di ottenere un rendiconto finanziario annuale inerente tutte le attività poste in essere dalla fondazione.

Articolo 13 – Organi ed Uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio d’Amministrazione;
  • il Presidente della Fondazione;
  • il Revisore dei Conti

Articolo 14   – Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo variabile di cinque membri nominati dal Membro Fondatore. I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà incarica sino alla scadenza del Consiglio d’Amministrazione.

Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

  • stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
  • approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
  • approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
  • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati o contributi;
  • eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
  • delegare specifici compiti ai Consiglieri;
  • nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico;
  • nominare il Revisore dei Conti;
  • nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
  • deliberare eventuali modifiche statutarie;
  • deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  • svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
  • istituire eventuali gruppi di lavoro o comitati in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della Fondazione.

Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole del Fondatore ovvero della persona dal medesimo designata ai sensi dell’art. 9 comma secondo.

Per una migliore efficacia dell’operare del Consiglio d’Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto o da diverse norme di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 – Presidente della Fondazione
Il Presidente a vita della Fondazione è il signor Luca Tomasi, il quale potrà designare, anche per via testamentaria, il proprio successore. Nel caso in cui quest’ultimo non sia nominato, il Presidente verrà eletto dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste aventi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Articolo 16 – Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore ovvero da persona dai medesimi designata ai sensi dell’art. 9 comma secondo del presente statuto ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato

Articolo 17 – Esclusione e recesso
Il Consiglio d’Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
  • condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
    • estinzione, qualsiasi titolo dovuta;
    • apertura di procedure di liquidazione;
    • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore ovvero le persone designate ai sensi dell’art. 9, secondo comma, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 18 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti, ad altri enti Onlus ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 20 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di Atto Costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carico sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.